1. I tracciati ferroviari dismessi, tutelati ai sensi della presente legge, possono essere destinati ai seguenti usi:
a) linee ferroviarie ad uso esclusivamente turistico;
b) percorsi ciclabili;
c) percorsi pedonali;
d) percorsi per il turismo equestre.
2. Sulla base delle caratteristiche e della tipologia del tracciato possono essere individuate forme promiscue di utilizzo dei tracciati ferroviari dismessi in conformità a quanto previsto dal comma 1.