Art. 3.
(Destinazione d'uso delle ferrovie dismesse).

      1. I tracciati ferroviari dismessi, tutelati ai sensi della presente legge, possono essere destinati ai seguenti usi:

          a) linee ferroviarie ad uso esclusivamente turistico;

          b) percorsi ciclabili;

          c) percorsi pedonali;

          d) percorsi per il turismo equestre.

      2. Sulla base delle caratteristiche e della tipologia del tracciato possono essere individuate forme promiscue di utilizzo dei tracciati ferroviari dismessi in conformità a quanto previsto dal comma 1.